Art. 2

In vigore dal 8 nov 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - VANONI TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 26. - CONSOLI
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Art. 2 Esecutorieta' dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934. — Testo vigente | Portale Normativo