Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 8 nov 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - VANONI TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 26. - CONSOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-12;865#art-2