Art. 1

In vigore dal 8 nov 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-12;865#art-1

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