Art. 3

In vigore dal 9 ago 1950
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme già iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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