Art. 2

In vigore dal 9 ago 1950
La misura dell'indennità, prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300. Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;499#art-2

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