Art. 2
In vigore dal 9 ago 1950
La misura dell'indennità, prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300.
Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;499#art-2