Art. 1

In vigore dal 9 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera c) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La misura dell'indennità prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
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