Art. 1
In vigore dal 9 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera c) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La misura dell'indennità prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, è modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;499#art-1