Art. 3
In vigore dal 15 giu 1950
Il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 50. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;272#art-3