Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 15 giu 1950
Il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 50. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;272#art-3