Art. 1
In vigore dal 15 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico del Corpo sanitario militare marittimo;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Sono approvate le annesse norme di esecuzione per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;272#art-1