Art. 3

In vigore dal 16 mar 1950
Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione al concorso le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame facoltativo scritto e orale o soltanto orale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 140. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-23;33#art-3

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