Art. 2
In vigore dal 16 mar 1950
Il quarto comma dell' del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, è sostituito dai seguenti:
"In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonché alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.
Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice può, per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi così ripartibili:
a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba, potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova orale non più di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non più di un punto per ciascuna lingua, qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza;
b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non più di 0,50 punti per ciascuna lingua".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-23;33#art-2