Art. 1

In vigore dal 16 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . La lettera e) dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, che sostituisce l'art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608, è modificata come segue: e) francese e inglese.
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