Art. 1
In vigore dal 16 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
.
La lettera e) dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, che sostituisce l'art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608, è modificata come segue:
e) francese e inglese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-23;33#art-1