Art. 4
In vigore dal 7 apr 1950
Il provvedimento con il quale viene accolta la domanda di cui all' contiene altresì l'ordine diretto all'attuale possessore dell'autoveicolo di consegnarlo allo spossessato, nonché la richiesta alla Prefettura competente di disporre il ritiro della licenza di circolazione ove si tratti di automezzo circolante.
Lo spossessato, soltanto dopo avere ottenuta la consegna dell'autoveicolo ed aver soddisfatte le eventuali ragioni creditorie dell'attuale possessore in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti ed alle trasformazioni apportati all'autoveicolo stesso, può conseguire dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dalla Sezione di esso, l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà dell'automezzo a termini dell' del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 o dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.
La relativa domanda deve essere corredata di un certificato della competente Intendenza di finanza attestante che lo spossessato in dipendenza dell'assegnazione ha rinunziato all'indennizzo per danno di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;117#art-4