Art. 1

In vigore dal 7 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49; Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: . Chi è stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) estratto generale cronologico dei Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autodromo del quale è stato spossessato; 3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli è stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra; 4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo è stato asportato o requisito senza corresponsione di indennità da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ovvero è stato asportato da parte delle truppe alleate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;117#art-1

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