Art. 2
In vigore dal 7 apr 1950
Le domande di cui al precedente articolo devono essere presentate nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'accoglimento delle domande va data la preferenza nell'ordine seguente:
1) a coloro per i quali l'autoveicolo rappresenta uno strumento di lavoro;
2) a coloro che all'atto dello spossessamento non possedevano altri autoveicoli e non ne possiedono attualmente.
In mancanza dei titoli di preferenza anzidetti, ovvero a parità di condizioni, si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande.
Chi ritiene di avere titolo di preferenza per l'assegnazione di un autoveicolo ed intende farlo valere deve all'uopo presentare apposita documentazione.
Allo spossessato deve essere assegnato un autoveicolo dello stesso tipo o similare a quello che possedeva all'atto dello spossessamento.
In mancanza può essere assegnato un autoveicolo di tipo diverso, qualora sia disponibile, dopo soddisfatte le domande degli altri spossessati per autoveicoli dello stesso tipo o similare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;117#art-2