Art. 5

In vigore dal 16 feb 1950
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-30;1104#art-5

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