Art. 1

In vigore dal 16 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138; Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689; Vista la legge 7 luglio 1948, n. 1093; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1948, n. 1591; Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: . I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1950, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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