Art. 4
In vigore dal 16 feb 1950
Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota di contributo sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
In quelle province nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota, relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell' della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-30;1104#art-4