Art. 2
In vigore dal 17 giu 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 maggio 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 dell'Accordo per lo scambio di mercanzie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 54. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1188#art-2