Art. 1
In vigore dal 17 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi firmati a Roma, fra l'Italia e l'Austria il 18 marzo e 19 maggio 1949:
a) Accordo per lo scambio di mercanzie;
b) Protocollo di firma;
c) Protocollo annesso;
d) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1188#art-1