Art. 1

In vigore dal 17 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi firmati a Roma, fra l'Italia e l'Austria il 18 marzo e 19 maggio 1949: a) Accordo per lo scambio di mercanzie; b) Protocollo di firma; c) Protocollo annesso; d) Scambio di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1188#art-1

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