Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 17 giu 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 maggio 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 dell'Accordo per lo scambio di mercanzie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - BERTONE Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 54. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1188#art-2