Art. 3

In vigore dal 14 mar 1950
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dimessi dal servizio, in applicazione delle vigenti disposizioni sullo sfollamento dei quadri, prima dell'andata in vigore del presente decreto, i quali non abbiano conseguito le qualifiche o frequentato i corsi di cui all'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, quale risulta modificato dal precedente , potranno, in sostituzione del prescritto titolo di studio, produrre un certificato, rilasciato dal Ministero della difesa, comprovante che il mancato conseguimento delle predette qualifiche o la mancata frequenza dei cennati corsi sono stati determinati dalla sospensione dei relativi corsi durante il periodo bellico e che, inoltre, l'aspirante ha acquistato la preparazione corrispondente a quella inerente alle qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe per l'Esercito od a quella di licenziati dei corsi stessi per la Marina e per l'Aeronautica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1950 Atti dei Governo, registro n. 31, foglio n. 132. - FRASCA
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Art. 3 Concessione del certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare. — Testo vigente | Portale Normativo