Art. 2

In vigore dal 14 mar 1950
L'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 e successive modificazioni, approvato con regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226 viene modificato come segue: "Il certificato di abilitazione contemplato nell'art. 17 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante esame sul programma di cui all'allegato A. Il predetto certificato non è richiesto per i concessionari di sole stazioni riceventi; è invece obbligatorio pel personale operatore di stazioni trasmittenti di qualsiasi natura, escluse quelle delle navi, e degli aeromobili per i quali occorre essere muniti di certificato internazionale di radiotelegrafista. Il Ministero medesimo rilascia il certificato nazionale per stazioni fisse, senza l'obbligo dell'apposito esame: a) ai sottufficiali dell'Esercito che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa di avere conseguito anteriormente all'anno 1941 la nomina a capo radiotelegrafista. Qualora la nomina sia di data posteriore, gli interessati dovranno essere muniti anche dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato dell'arma del genio, comprovante che essi hanno superato successivamente un esperimento analogo a quello previsto anteriormente al 1941; b) ai sottufficiali della Marina che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del Corpo equipaggi marittimi, comprovante la frequenza del corso ordinario di radiotelegrafista presso una scuola della Marina militare e il favorevole esito dei relativi esami; c) ai sottufficiali dell'Aeronautica che siano in possesso di una attestazione rilasciata dalla Direzione generale del personale militare comprovante la frequenza al corso normale ed il favorevole esito dei relativi esami. Le attestazioni previste dalle lettere a), b), c) devono essere conservate agli atti del Ministero delle poste e telecomunicazioni quale documento probatorio a giustificazione del rilascio del certificato nazionale per stazioni fisse". Per lo svolgimento degli esami, il funzionamento della Commissione esaminatrice e i documenti prescritti per essere ammessi agli esami stessi valgono le norme di cui al regio decreto 17 luglio 1942, n. 1013, tranne che per il titolo di studio per cui è richiesta la licenza elementare o titolo equipollente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-12;1133#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo