Art. 1
In vigore dal 14 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;
Decreta:
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Il n. 1 dell'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 6 febbraio 1942, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, è sostituito dal seguente:
"1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.
In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato, vidimato dal Ministero della difesa, comprovante:
se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe;
se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina;
se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola Specialisti dell'aeronautica militare".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-12;1133#art-1