Art. 5
In vigore dal 7 set 1949
All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 92 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-26;534#art-5