Art. 1

In vigore dal 7 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'art. 38 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e l'art. 54 del decreto legislativo 17 aprire 1948, n. 547; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948 una indennità commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico. Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennità integrativa) vigente nel tempo cui l'indennità si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.
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