Art. 2
In vigore dal 7 set 1949
Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta un'indennità di annue lire 48.000 a decorrere dal 1 luglio 1948.
Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, è attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-26;534#art-2