Art. 3

In vigore dal 5 mag 1949
Le somme che dal 1 marzo 1949 affluiranno presso le Tesorerie di Trento e Bolzano per i proventi di cui agli , saranno nella misura prevista dagli articoli stessi mensilmente trasferite in contabilità speciali, intestate alla Regione ed alle due Province, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro. Resta salvo il rimborso da parte dello Stato degli arretrati maturati rispettivamente dal 13 dicembre 1948 e dal 20 dicembre 1948 a tutto il 28 febbraio 1949.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-05;172#art-3

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