Art. 1

In vigore dal 5 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Visti gli articoli 59, 61, 67 e 68 della predetta legge costituzionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 13 dicembre 1948, data della prima riunione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sono devoluti alla Regione: a) i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso; b) il provento della imposta governativa riscosso nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-05;172#art-1

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