Art. 2

In vigore dal 5 mag 1949
Dal 20 dicembre 1948, data della prima riunione dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, sono devoluti alle dette Province: a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori; b) i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-05;172#art-2

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