Art. 2
In vigore dal 1 mag 1949
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al presente decreto saranno effettuati entro il 20 aprile 1949 e con decorrenza non posteriore alla data predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1949
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-09;139#art-2