Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mag 1949
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al presente decreto saranno effettuati entro il 20 aprile 1949 e con decorrenza non posteriore alla data predetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1949 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
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