Art. 1
In vigore dal 1 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'aliquota, per ciascun grado, ruolo e categoria, dei sottufficiali in servizio continuativo dell'Aeronautica militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, è fissata come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-09;139#art-1