Art. 3
In vigore dal 28 ott 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana, ed ha effetto a decorrere dalle date rispettivamente indicate nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addì 11 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 39. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-01;757#art-3