Art. 3

In vigore dal 28 ott 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana, ed ha effetto a decorrere dalle date rispettivamente indicate nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato atta Corte dei conti, addì 11 ottobre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 39. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-01;757#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo