Art. 1
In vigore dal 28 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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La misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, giù regolata dal decreto Presidenziale 26 ottobre 1947, numero 1407, fino al 30 giugno 1948, è determinata, per il periodo successivo, come segue:
a) dal 1 luglio al 31 dicembre 1948:
6% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati nazionali ed esteri;
8% del prezzo di tariffa, per i sali commestibili.
b) dal 1 gennaio 1949:
5,60% del prezzo di tariffa per i tabacchi nazionali lavorati; 5% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati di produzione estera;
8% del prezzo di tariffa per i sali commestibili.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-01;757#art-1