Art. 1

In vigore dal 28 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . La misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, giù regolata dal decreto Presidenziale 26 ottobre 1947, numero 1407, fino al 30 giugno 1948, è determinata, per il periodo successivo, come segue: a) dal 1 luglio al 31 dicembre 1948: 6% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati nazionali ed esteri; 8% del prezzo di tariffa, per i sali commestibili. b) dal 1 gennaio 1949: 5,60% del prezzo di tariffa per i tabacchi nazionali lavorati; 5% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati di produzione estera; 8% del prezzo di tariffa per i sali commestibili.
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