Art. 2
In vigore dal 28 ott 1949
A decorrere dal 1 gennaio 1949 è istituito un supplemento di aggio nella, misura del 2% a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita delle seguenti qualità di tabacchi nazionali lavorati di tipo superiore:
trinciati: Serraglio
sigari: Regalia, Cavour, Minghetti, Trento, Trieste
sigaretti: Avana;
sigarette: Due Palme, Edelweis, Rosa d'Oriente Serraglio, Stop, P. 3, Colombo, Eva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-01;757#art-2