Art. 3
In vigore dal 7 lug 1949
Fino a quando non sarà approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente , resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni revisione del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932:
1) la porzione della tabella di ripartizione delle bande di frequenza da 10 a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) gli articoli 5, 6, 9, 15, 16, 21, 24 paragrafo 3 b), 31, 32, paragrafi 12 e 14;
3) le appendici 1, 2, 3, 8, 9 e 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - VANONI - PACCIARDI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 115. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1694#art-3