Art. 1

In vigore dal 7 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204, col quale viene data esecuzione agli Accordi internazionali in materia telegrafica, telefonica e radiotelegrafica stipulati a Madrid tra l'Italia ed altri Stati il 9-10 dicembre 1932; Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà esecuzione agli Atti stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo 4-8 aprile 1938; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947: 1. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni; 2. Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni 3. Protocollo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni; 4. Regolamento delle radiocomunicazioni; 5. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni 6. Protocollo addizionale a gli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.
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