Art. 1
In vigore dal 7 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204, col quale viene data esecuzione agli Accordi internazionali in materia telegrafica, telefonica e radiotelegrafica stipulati a Madrid tra l'Italia ed altri Stati il 9-10 dicembre 1932;
Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà esecuzione agli Atti stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo 4-8 aprile 1938;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:
1. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;
2. Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni
3. Protocollo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni;
4. Regolamento delle radiocomunicazioni;
5. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni 6. Protocollo addizionale a gli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1694#art-1