Art. 2
In vigore dal 7 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:
1) la ripartizione delle frequenze inferiori a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) le disposizioni contenute negli paragrafo 8, 33, 34, 37 paragrafo 4, 44 paragrafi 8 e 13 e le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 che entreranno in vigore contemporaneamente alla lista internazionale delle frequenze alla data che verrà stabilita dalla Conferenza amministrativa speciale delle radiocomunicazioni, che all'uopo sarà convocata per approvare detta Lista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1694#art-2