Art. 4

In vigore dal 14 giu 1949
A decorrere dal 1 ottobre 1946, sono soppresse le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle C e D, annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-28;1687#art-4

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