Art. 2

In vigore dal 14 giu 1949
Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della Scuola statizzata, di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 895.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-28;1687#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1946. — Testo vigente | Portale Normativo