Art. 3
In vigore dal 14 giu 1949
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni e statizzazioni di cui al precedente , nonché gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. f) del regio decreto 3 marzo 1931, n. 383, che approva il Testo unico della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-28;1687#art-3