Art. 3

In vigore dal 10 nov 1948
Le disposizioni di cui agli si applicano anche alle traverse di strade statali interne agli abitati. I canoni relativi debbono essere corrisposti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.T.A.S.) qualora essa provveda alla manutenzione delle traverse predette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-23;1248#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo