Art. 3
In vigore dal 10 nov 1948
Le disposizioni di cui agli si applicano anche alle traverse di strade statali interne agli abitati.
I canoni relativi debbono essere corrisposti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.T.A.S.) qualora essa provveda alla manutenzione delle traverse predette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-23;1248#art-3