Art. 1
In vigore dal 10 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 125 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Considerata la necessità di adeguare all'attuale valore della moneta i canoni già dovuti per licenze e concessioni sulle strade statali e sulle autostrade e per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle strade medesime nonché di determinare, a norma dell'art. 125 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le misure dei canoni per le nuove occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade statali;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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I canoni già dovuti per licenze e concessioni accordate su strade statali e su autostrade, nonché quelli dovuti per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle arterie stradali medesime, sono elevati in ragioni di venti volte le misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.
I canoni che siano già stati aumentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assoggettati ad un ulteriore aumento fino a raggiungere il ventuplo delle misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.
Per le utenze accordate posteriormente al 1 gennaio 1947, i canoni stabiliti nei relativi atti sono raddoppiati.
Gli aumenti di cui al presente articolo decorrono dal 1 luglio 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-23;1248#art-1