Art. 1

In vigore dal 10 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740; Visto l'art. 125 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Considerata la necessità di adeguare all'attuale valore della moneta i canoni già dovuti per licenze e concessioni sulle strade statali e sulle autostrade e per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle strade medesime nonché di determinare, a norma dell'art. 125 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le misure dei canoni per le nuove occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade statali; Visto l'art. 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e successive modificazioni; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . I canoni già dovuti per licenze e concessioni accordate su strade statali e su autostrade, nonché quelli dovuti per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle arterie stradali medesime, sono elevati in ragioni di venti volte le misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza. I canoni che siano già stati aumentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assoggettati ad un ulteriore aumento fino a raggiungere il ventuplo delle misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza. Per le utenze accordate posteriormente al 1 gennaio 1947, i canoni stabiliti nei relativi atti sono raddoppiati. Gli aumenti di cui al presente articolo decorrono dal 1 luglio 1948.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-23;1248#art-1

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