Art. 2
In vigore dal 10 nov 1948
Per le nuove occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade e di autostrade con elettrodotti, la misura dei canoni è determinata come appresso:
A) LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE:
1) ad alta tensione:
per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 3 se con un solo elemento, sia conduttore nodo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 6 se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;
per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale: L. 150 se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 310 se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;
2) a bassa tensione:
per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 2,50 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 3 se con più elementi siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;
per ogni metro lineare di conduttura posata trasversalmente: L. 75 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 150 se con più elementi siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi.
B) LINEE ELETTRICHE AEREE:
1) ad alta tensione: L. 500 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 1000 per ogni attraversamento con sostegni doppi;
2) a bassa tensione: L. 300 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 600 per ogni attraversamento con sostegni doppi.
C) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
L. 300 per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza; L. 100 per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada; L. 800 per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui alla lettera B) per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.
Per la distinzione tra alta e bassa tensione si applicano le disposizioni dell', secondo comma, delle "Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Agli effetti della precedente lettera B) debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.
Nel caso che gli impianti di cui alle lettere A), B), appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50%. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui alla lettera C) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.
I canoni risultanti di volta in volta, dall'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo saranno arrotondati alle L. 10 in più nel complesso di ciascuna concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-23;1248#art-2