Art. 4

In vigore dal 17 mag 1948
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine focaie è stabilito come segue: per ogni pietrina del tipo A.............. L. 20 per ogni pietrina del tipo B.............. " 25 per ogni pietrina del tipo C.............. " 1 70
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;459#art-4

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