Art. 2

In vigore dal 17 mag 1948
Il diritto fisso dovuto all'Erario sui pezzi di ricambio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia denominati "rotelline" è stabilito in L. 250 ognuno per tutti i tipi di apparecchi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;459#art-2

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