Art. 1

In vigore dal 17 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia ed a carta piroforica: a) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente; b) L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia; c) L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica: d) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica; e) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente; f) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;459#art-1

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