Art. 1

In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue: aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi...... 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa......... 1600
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-19;597#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo