Art. 2
In vigore dal 20 giu 1948
Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1948
DE NICOLA
FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 220. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-19;597#art-2